La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione della Repubblica italiana, stabilendo definitivamente che l’ambiente è un diritto di tutti.
La Proposta di legge costituzionale approvata l’8 febbraio 2022 dal Parlamento inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.
Un cambiamento epocale, che genererà una “giustizia intergenerazionale” con azioni di tutela, nel rispetto della carta costituzionale, più convinte ed efficaci per la salute e la qualità della vita, che saranno in grado di mitigare e prevenire impatti ambientali.
La modifica all’articolo 41 sancisce che la salute e l’ambiente sono valori da tutelare da parte dell’economia, come è tutelata la sicurezza, la libertà e la dignità umana, evidenziando come le leggi debbano provvedere ad orientare l’iniziativa economica, sia pubblica che privata, anche verso fini ambientali.
“Noi medici – sottolinea Filippo Anelli presidente FNOMCeO – accogliamo con grande favore questa rivoluzione della Carta costituzionale. Già a partire dal 2006 abbiamo introdotto nel nostro Codice deontologico l’articolo 5, dedicato al dovere concreto del medico di occuparsi attivamente dell’ambiente e di promuovere la salute dei cittadini, per garantirne la qualità della vita. La nuova formulazione dell’articolo 41, inoltre, subordina l’iniziativa economica alla tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza, della libertà e dignità umana . Viene quindi affermato con forza che l’attività economica non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente.”
Gli articoli della Costituzione modificati (in Maiuscolo le modifiche approvate):
L’articolo 9 fa parte degli articoli “fondamentali” della Costituzione e l’articolo 41 ( parte Diritti e doveri dei cittadini, titolo rapporti economici) della Costituzione Italiana.
Il testo entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum confermativo.
Articolo 9.
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
TUTELA L’AMBIENTE LA BIODIVERSITA’ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Articolo 41.
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.”
Inoltre, non meno importante, per la prima volta viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali.
Sempre all’interno dell’art. 9, il DDL prevede una riserva di legge, stabilendo che il legislatore definisca le forme e i modi di tutela.
Si tratta di una novità degna di nota che segue l’orientamento della normativa europea, infatti, l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa che: «[…] l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali». L’importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.